Accesso civico semplice
Chiunque (persona fisica o giuridica) può chiedere all'Amministrazione di pubblicare i documenti, le informazioni o i dati per i quali sia previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (obblighi principalmente rinvenibili nel d.lgs. 33/2013).
La richiesta è gratuita è va presentata alla Sig.ra Zardi Luana tramite il modulo qui allegato:
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del soggetto sopra indicato il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione del documento richiesto.
Il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale .
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .