Albo Giudici Popolari
DESCRIZIONE
Gli albi dei giudici popolari, distinti per Corte d’Assise e Corte d’Assise d’appello, sono tenuti presso il Tribunale competente e vengono aggiornati negli anni dispari.
MODALITA'
La domanda di iscrizione può essere presentata online a questo link
Oppure in cartaceo compilando il modulo allegato
L'iscrizione agli albi è permanente.
REQUISITI
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato a sanzione pecuniaria nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è forfettario per il totale delle udienze.
COSTO
Nessuno
DOVE RIVOLGERSI
SERVIZI DEMOGRAFICI - Ufficio Elettorale
C.so Vittorio Veneto 56
COME CONTATTARCI
Tel: 0545.985860
Mail:
demografico@comune.massalombarda.ra.it
PEC: demografico.massalombarda@cert.unione.labassaromagna.it
ORARI
ORARI DI APERTURA | |||||||
Lunedì | 9.00 | 13.00 | |||||
Martedì | 9.00 | 12.00 | 14.30 | 17.00 | |||
Mercoledì | CHIUSO | ||||||
Giovedì | 9.00 | 12.00 | |||||
Venerdì | 9.00 | 13.30 | |||||
Sabato | CHIUSO |
su appuntamento
Normativa
Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
L. n. 405 del 5 maggio 1952.
L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".